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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente disegno di legge completa il quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con l'Argentina.
        Il Protocollo addizionale modifica la Convenzione di Roma del 1987 in materia di estradizione e mira a risolvere il problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.
        In sostanza, il contenuto del Protocollo nulla innova rispetto al quadro normativo già esistente nell'ordinamento nazionale, tuttavia incide sul contenuto della Convenzione base, che è stata recepita sul piano interno con la legge 19 febbraio 1992, n. 219, modificandola.
        Il testo del Protocollo appare pertanto del tutto coerente sia con la struttura del giudizio in contumacia come attualmente disciplinato, sia con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria nel settore penale, indirizzati ad una più efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale, sia pure nel pieno rispetto dei diritti di difesa.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

        Il Protocollo incide sul disposto della citata legge n. 219 del 1992 e pertanto richiede per la sua approvazione un analogo strumento legislativo.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Trattandosi di materia rientrante a pieno titolo nella giustizia penale non si evidenziano particolari problemi riguardanti la compatibilità con la normativa regionale e locale.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative, introdotte nel testo e verifica della correttezza dei riferimenti normativi e delle modificazioni o integrazioni delle disposizioni vigenti.

      Non vengono date nuove definizioni normative, anche se alcuni concetti espressi hanno dovuto necessariamente tenere conto della diversità dei sistemi giuridici italiano e argentino.